Sono ormai diventati veri e propri mezzi di trasporto urbano, spesso preferiti a moto e automobili. Parliamo delle bici elettriche, che propongono davvero numerosi vantaggi rispetto ai veicoli a motore. Anzitutto rispettano l’ambiente, hanno costi di gestione e manutenzione pressoché nulli, non sono al momento gravati da tasse, né richiedono assicurazioni obbligatorie. Insomma, i motivi per scegliere una bici elettrica, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, sono tanti.
Ci sono, però, alcune informazioni preliminari da sapere, prima di scegliere la propria bici, perché il rischio è di non poterla utilizzare su strade pubbliche. Ecco cosa c’è da sapere per rispettare il codice della strada con le bici elettriche.
Bici elettriche e codice della strada
Al momento non esiste una vera e propria normativa ben precisa e incentrata su monopattini elettrici, bici elettriche e Hoverboard, anche se a breve le cose potrebbero cambiare con le modifiche al codice della strada e alcune proposte di legge all’esame del parlamento.
Al momento, comunque, viene in soccorso la differenza tra bici a pedalata assistita, equiparata di fatto ad un velocipede, e bici elettrica, equiparata invece ad uno scooter a tutti gli effetti.
Il riferimento principale, al momento, è l’art.50 del codice della strada, secondo cui “I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza”.
Al di là di un secondo comma, che si concentra sui limiti delle biciclette in termini di misure (ad esempio la Fiido che abbiamo provato su questa pagina rientra perfettamente in questi limiti), è il primo comma che limita di fatto l’uso della bici recensita sulle strade pubbliche. E questo per la seguente distinzione:
-
Bici a pedalata assistita
Si tratta di una bicicletta che, rientrando nei limiti dimensionali sopra descritti dalla norma, rientra nella categoria di velocipede, anche se dispone di un motore elettrico (di potenza massima di 250 w).
Questo perché, la bici a pedalata assistita, senza troppi tecnicismi, non cammina se non tramite pedalata umana del pilota. Il m otorino, allora, è solo ausiliario, e serve a rendere la pedalata pià “leggera” e meno faticosa. In altri termini, se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma. Questa tipologia di bicicletta, allora, può al momento circolare anche sulle strade pubbliche, senza nessuna particolare autorizzazione, un po’ come se si trattasse di una bici tradizionale.
-
Bicicletta a motore
Questa seconda tipologia di bici, invece, dispone di un motorino che, oltre a poter essere ausiliario, quindi a coadiuvare la pedalata umana, sia azionabile anche senza pedalare. In questo modo, la bici elettrica viene equiparata ad uno scooter. Da ciò deriva che una tale bicicletta può circolare solo all’interno di aree private, come ad esempio aree interna, parchi e giardini privati, saloni, fiere. Per questa seconda tipologia di biciclette, che funziona anche senza pedalare, serve il casco, l’assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.
Ci chiediamo, allora, se le biciclette come i modelli Fiido che abbiamo provato, così come qualsiasi altra bici elettrica a motore, possa essere “trasformata” in una bici a pedalata assistita per il codice della strada, semplicemente rimuovendo e asportando totalmente, e quindi definitivamente, il meccanismo che azioni il motore senza pedalata.
Ad ogni modo, qualcosa inizia a muoversi. Un disegno porterà a breve all’interno del Codice della Strada nuove categorie di veicoli: tra questi skate, monopattini elettrici e hoverboard. Al momento, la Commissione discute sui limiti alla circolazione di questi nuovi mezzi. Resta da capire se potranno circolare solo all’interno di piste ciclabili o marciapiedi, o se la potranno circolare anche in strada, con le dovute limitazioni, magari legati ai soli centri abitati.
Regole da seguire
Posto, dunque, che per circolare nelle strade pubbliche sia necessario acquistare una bicicletta a pedalata assistita, con le limitazioni di cui sopra, questo non basta per circolare in regola con il Codice della strada. Ed infatti, essendo le e-bike equiparate alle bici tradizionali, è bene seguire tutte le norme codicistiche riservate alle due ruote.
Casco e specchietto retrovisore
Tra queste, quelle riguardanti l’uso del casco: è obbligatorio fino a 14 anni, mentre per utenti con età superiore è solo facoltativo. Allo stesso modo, non è obbligatorio l’uso dello specchietto retrovisore.
Divieto di uso del cellulare
Se siete alla guida di una bicicletta, anche di una bicicletta elettrica, non pensiate di poter stare al cellulare. Ne è fatto divieto, come per auto e moto. Peraltro, è fatto divieto di utilizzare il cellulare anche tramite cuffie o auricolari: non è possibile nemmeno acoltare musica mentre si pedala, né su strada, né su pista ciclabile. Questo, perché potrebbe estraniare il pilota dall’ambiente circostante, non avvedendosi di eventuali ostacoli o pericoli in strada.
Luci anteriori e posteriori
E’ invece obbligatorio l’uso di luci anteriori e posteriori, che dunque devono essere installate a bordo, e senza le quali non è possibile circolare in strada. Sul punto, è la lettera c), 1 comma dell’art. 68 C.d.S. a stabilire che le biciclette devono disporre “anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi”. Inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. Al comma successivo lo stesso articolo dispone che “I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1”.
Uso del Seggiolino
Come per le biciclette normali, anche sulle biciclette elettriche è consentito montare un seggiolino per il trasporto di bambini fino agli 8 anni di età, purché non intralci movimenti e visuale di chi guida. Naturalmente, il seggiolino deve essere omologato secondo lo standard previsto dalla normativa EN 14344. Allo stesso modo, è possibile montare sulle e-bike un carrello posteriore, purché di altezza inferiore al metro e mezzo, inferiore ai 50 kg, e che sia dotato delle luci o catadiottri posteriori rossi, come la normativa summenzionata dispone per la stessa bicicletta.
In un prossimo articolo esamineremo più da vicino le tipologie di bici elettriche presenti sul mercato italiano.