In arrivo finalmente modifiche sostanziali al registro delle opposizioni, che finalmente consentiranno agli utenti di bloccare chiamate moleste e indesiderate, come quelle derivanti dalle continue proposte pubblicitarie da parte dei call center. Ecco cosa cambia con la normativa in arrivo.
Non si hanno ancora date certe, ma secondo il vice ministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto, entro fine gennaio dovrebbe finalmente essere approvata la modifica al registro delle opposizioni, che consentirà di poter inserire il proprio numero di cellulare in questa black list, così da non essere più raggiunti dalle continue chiamate pubblicitarie.
Il registro delle opposizioni non è certamente nuovo, da ultimo riformato nel 2018, anche se rimasto “lettera morta” per la parte che riguarda la telefonia mobile. Finalmente arriverà la svolta, con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».
Già gli articoli 1 e 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 prendevano in esame il registro delle opposizioni anche con riguardo al blocco dei numeri di rete mobile. Rimasto per oltre 2 anni inattuato, entro gennaio potrebbe finalmente trovare applicazione pratica.
Come bloccare le telefonate indesiderate
Finalmente tutti potranno, a seguito di specifica richiesta, bloccare la ricezione di chiamate indesiderate contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, purché siano loro intestate. E’ possibile iscriversi al registro partendo da questa pagina, scegliendo se iscriversi tramite telefono, web, mail o raccomandata. Al momento, però, ricordiamo non è ancora possibile bloccare le chiamate indesiderate su smartphone.
Quali chiamate indesiderate si possono bloccare
La richiesta potrà essere effettuata anche per via telematica o telefonica e nel dettaglio permetterà di opporsi al:
- trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono;
- trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore;
In entrambi i casi per evitare di ricevere materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Tra le particolarità, il blocco potrà avvenire anche per periodi di tempo definiti, e/o nei nei confronti di uno o più soggetti determinati.
Cosa ottiene chi si iscrive al registro
Con l’iscrizione al registro delle opposizioni si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.
Questo vuol dire che: con questa sola iscrizione si eliminano tutti gli eventuali permessi precedentemente concessi. Inoltre, l’opposizione a ricevere chiamate moleste vale anche contro terzi che acquistano diritti sui soggetti inizialmente titolari dei permessi.
Cosa è escluso dal registro delle opposizioni
L’iscrizione a questo registro fa salve, però, le comunicazioni relative a specifici rapporti contrattuali in essere, o cessati da non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi. Per questi, comunque, sarà possibile richiedere espressamente la revoca.
Chi deve sottostare al Registro delle opposizioni
Il registro delle opposizioni che tutela gli utenti da chiamate indesiderate si rivolge a tutti gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili. Peraltro, la violazione delle norme relative al registro, viene punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro.