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Con Autovelox non omologato la Cassazione asfalta le multe

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Da oggi gli automobilisti avranno un’arma in più per contestare le multe dagli autovelox: una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione ha decretato la nullità di tutte le multe emesse con autovelox non omologati.

La pronuncia prende le mosse da una multa elevata ad un automobilista dal Comune di Treviso, per mezzo di un autovelox autorizzato, ma non omologato. In particolare, la multa era stata elevata da un’apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa, a seguito di registrazione di una velocità di 97 km/h su una strada con limite massimo di 90.

Già in primo grado l’automobilista si era visto accogliere il ricorso. Questo perché il Giudicante di Prime Cure aveva ritenuto non equipollente l’autorizzazione e l’omologazione. Questo ragionamento era stato poi ampiamente condiviso dalla Corte d’Appello.

Di diverso avviso il Comune di Treviso, che aveva deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, al fine di vedere ribaltata la pronuncia in proprio favore. Tuttavia, anche la Corte di Cassazione ha condiviso il ragionamento effettuato in primo e in secondo grado, respingendo il ricorso del Comune.

Con Autovelox non omologato la Cassazione asfalta le multe

Il dictum della Corte

Secondo il dettato della Corte, autorizzazione e omologazione hanno natura e finalità differenti, così come differenti sono anche le caratteristiche tra i due istituti. In particolare, secondo la sentenza, l’omologazione ministeriale “autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento.”

La Corte, inoltre, ha rigettato le difese del Comune secondo cui alcune circolari ministeriali equiparerebbero omologazione e autorizzazione. Nella sentenza, infatti, si legge che l’art. 45, comma 6 del Codice della Strada, non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, l’articolo del codice  distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale.

Inoltre, la Corte richiama l’inequivocabile precetto di cui all’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, laddove espressamente richiama l’espressione “debitamente omologati”. Per questo, la sentenza conclude contrariamente al Comune, imponendo necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura di omologazione.

Il verbale derivante da un autovelox non omologato, pertanto, secondo la Corte di Cassazione deve essere annullato. Si tratta di un procedente piuttosto importante, considerando che i giudici di merito potranno seguire tale orientamento per casi analoghi.

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