Anche le multe rilevate con autovelox non sono più le stesse: continueranno ad arrivare, ma presto senza foto o senza video. Il Garante ha approvato il nuovo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in uno con il Ministro dell’interno, avente ad oggetto le modalità di collocazione e dell’uso degli autovelox.
Nella versione dello schema all’esame dell’Autorità si è tenuto conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso dell’istruttoria per rendere il decreto conforme alla normativa privacy.
La novità più rilevante è data dal fatto che le foto, che normalmente accompagnano la multa rilevata con autovelox, e che di fatto costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada, non dovranno più essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo.
Ed allora, la documentazione fotografica, se non addirittura il video nel caso in cui il macchinario registri anche il filmato, dovrà essere messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta. Peraltro, tali foto dovranno essere oscurate nella parte in cui inquadrino soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi non coinvolti nel verbale.
Dunque, nel caso di un verbale sprovvisto di foto, non si potrà contestare la multa ricevuta, perché la documentazione fotografica sarà inviata solo su richiesta. Nel rispetto della privacy degli automobilisti viene consentito anche l’impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo.
La foto di un autovelox tedesco diventata virale nel 2019 per aver immortalato un piccione in infrazione: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynetI dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione.
Ancora nel decreto vengono definiti i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad erogare le sanzioni. Si legge, che le prove raccolte potranno essere salvate solo per il tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso che ne deriva.
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