Ad inizio anno vi abbiamo riportato della rivoluzione legislativa che ha equiparato di fatto i monopattini elettrici alle biciclette elettriche, permettendo dunque, pur con i dovuti limiti, di trasformarli in mezzi di locomozione pienamente legittimi anche per le strade. Da marzo 2020 ci saranno delle novità.
Con l’approvazione della legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe”, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, la cui discussione è prevista alla Camera per la prossima settimana, cambieranno nuovamente le regole in materia di micromobilità.
In precedenza, con la pubblicazione della legge di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”, l’art. 75 aveva equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi, stabilendo al primo comma che “i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Adesso, come emerso dal portale asaps, un emendamento approvato dalle Commissioni alla Camera al DDL “milleproroghe”, che ha introdotto il nuovo 33-bis, ha ampliato la sperimentazione di ulteriori 12 mesi, che si sommano ai 24 mesi inizialmente previsti, diventando così 36 mesi.
Con la modifica, e quella che sarà la nuova formulazione del comma 75, si chiarisce che l’equiparazione dei monopattini prevalentemente elettrici ai velocipidi, si avrà nel caso di potenza nominale continua massima di 0,50 Kw, oltre che nel caso di rispetto degli altri limiti e dati tecnici indicati nel decreto. Inoltre, il nuovo comma 75-bis stabilisce sanzioni salate per chiunque circoli con un monopattino a motore aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 75: la sanzione amministrativa sarà da euro 200 a euro 800, oltre alla confisca del monopattino e alla distruzione dello stesso.
Altre novità saranno introdotte dal comma 75-ter, che nello specifico così stabilirà:
- i monopattini potranno essere utilizzati soltanto da soggetti che hanno compiuto 14 anni;
- i monopattini potranno circolare solo sulle strade urbane dove è previsto il limite di 50 km/h;
- i monopattini potranno circolare su strade nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi e anche sulle strade extraurbane con pista ciclabile;
- il limite di velocità sarà di massimo 25 km/h sul carreggiata, e di 6 km/h nelle aree pedonali;
Ancora, i monopattini senza luce anteriore e posteriore non potranno circolare nelle ore di scarsa illuminazione. In tali casi dovranno essere con condotti a mano, pena una sanzione che varia da 100 a 400 euro.
Al comma 75-quater si prevede, invece, l’obbligo di indossare il casco per i minorenni, di marciare su unica fila se la condizione della circolazione lo imponga e, in ogni caso, l’impossibilità di affiancarsi su più di due file. Ancora, il manubrio dovrà essere tenuto con ambo le braccia, salvo per il caso in cui si potrà segnalare la svolta. E’ fatto divieto di trasportare persone, oggetti o animali, così come di trainare veicoli, o di farsi trainare da altro veicolo.
Quanto all’equipaggiamento, da mezz’ora dopo il tramonto, quando le condizioni atmosferiche richiedano illuminazione, ai conducenti è fatto obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, pena la sanzione amministrativa che varia da 50 a 200 euro.
Al comma 75-quinquies vengono introdotte sanzioni per i veicoli elettrici diversi dai monopattini, che circolino su strada con caratteristiche tecniche e costruttive diverse da. quelle imposte dal decreto ministeriale MIT del giugno 2019, ossia che circolino fuori dai luoghi in cui è stata avviata la sperimentazione. In questi casi, la sanzione varia tra i 200 e gli 800 euro, con confisca del mezzo e la sua distruzione.
Ovviamente, tali normative varranno nel caso di circolazione su strada, e non anche all’interno di aree private, dove invece è sempre possibile guidare monopattini e altri veicoli elettrici, senza particolari imposizioni di legge, se non quelle del normale buon senso.
In ultimo, l’articolo 33-bis del DDL di conversione del D.L. “milleproroghe” modifica anche l’art. 59 del Codice della Strada, stabilendo, per tutti i veicoli atipici a motore per i quali non sono state determinate, con decreto ministeriale, le caratteristiche costruttive e funzionali, la medesima sanzione prevista per i monopattini a motore non equiparabili alle biciclette.
Si tratta di una norma di chiusura a carattere generale, che mira ad impedire circolazione di dispositivi autocostruiti. Tutti gli articoli di macitynet che parano di veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.