Nei giorni scorsi si è molto parlato del brutto episodio di stupro di Palermo, e siamo arrivati al punto che la massima autorità sulla protezione dei dati personali è dovuta intervenire per ricordare cosa comporta la diffusione di un video e la sua condivisione, anche se chi diffonde e condivide il flmato non è tra gli artefici materiali dei contenuti.
Il Garante privacy mette in guardia sulle conseguenze, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali e dell’eventuale video realizzato.
A seguito di numerose notizie stampa su una “caccia alle immagini” scatenatasi nelle chat, scrive l’Autorità – che ha avviato due provvedimenti d’urgenza – è stato rivolto un avvertimento a Telegram e alla generalità degli utenti della piattaforma, affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza.
Il Garante ricorda che la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, ed evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (art. 734 bis del codice penale).
Sempre nei giorni passati, lo stesso Garante in relazione alle notizie diffuse dalla stampa e al video della festa organizzata in una villa di Torino nel corso della quale un noto professionista ha rivelato dati e informazioni sulla vita privata della sua ex partner e di terzi, sta procedendo all’avvio di un’istruttoria al fine di accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della vigente disciplina sulla privacy.
L’istruttoria sarà, in particolare, volta a accertare il possesso – da parte dei diversi soggetti che hanno proceduto, a diverso titolo, anche attraverso video, alla diffusione dei dati e dei contenuti in questione – di un’idonea base giuridica.
Frattanto il Garante ha richiamato l’attenzione degli utenti dei social media e degli organi di informazione sul necessario rispetto della vita privata delle persone con particolare riferimento alla diffusione di dati personali relativi a relazioni sentimentali, come tali suscettibili di incidere in modo particolare sulla vita delle persone coinvolte, sulla loro reputazione e sulla loro sfera affettiva.